Art. 69-undeciesViolazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo

[1](( (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)))

[2]1. ((In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art69undecies · fonte su Normattiva