Art. 69-undecies — Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo
[1](( (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)))
[2]1. ((In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35.))
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