Art. 175
[1]stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, puchiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. 2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. ((In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.)) 3. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva