Art. 69 viciessemel
[1]((Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario)).
[2](( (articolo 1, comma 74, secondo periodo, legge 23 dicembre 2014, n. 190)))
[3]1. ((In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che determinano la cessazione del regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' le condizioni di cui all'articolo 235, comma 2, del citato testo unico, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II, capi I, II e III, e titolo III del presente testo unico, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva