Art. 81

[1]Occultamento o distruzione di documenti contabili

[2](articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art81 · fonte su Normattiva