Art. 10
[1]Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
[2](articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli ((articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva