Art. 96
[1]Principio di specialita'
[2](articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni di cui agli articoli da 74 a 85 e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 12, comma 1, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 98, comma 3.
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