Art. 86
[1]Pene accessorie
[2](articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa:
- a)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
- b)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
- c)l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
- d)l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria;
- e)la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 79 importa, altresi', l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. 3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
- b)
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