Art. 87

[1]Sequestro e confisca

[2](articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresi' conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art87 · fonte su Normattiva