Art. 93

[1]Interruzione della prescrizione

[2](articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

[3]1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. 2. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art93 · fonte su Normattiva