Art. 18
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[1](Art. 3 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).
[2]Cessando dalla destinazione all'estero i professori universitari, i capi di istituti e i professori di scuole medie, i direttori didattici, gli altri impiegati governativi e i maestri elementari sono restituiti ai ruoli di loro appartenenza.
[3]I professori universitari riacquistano in ogni caso la propria cattedra nell'universita' alla quale appartenevano; i direttori didattici e i professori di scuole medie riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.
[4]I capi d'istituto qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, i professori e direttori didattici nel solo caso che il loro servizio all'estero abbia durato oltre tre anni, hanno facolta' di richiedere tre sedi vacanti nel Regno, a una delle quali saranno destinati a scelta insindacabile del Ministero dell'educazione nazionale. Tale facolta' per i capi d'istituto e per gli insegnanti di scuole Medie e' limitata alle sedi della stessa categoria di quella di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al comma 3° dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120.
[5]La facolta' di cui al comma precedente e' concessa anche al personale di cui al 1° comma dell'art. 3 appartenente ai ruoli provinciali, nonche' nei limiti delle sedi appartenenti alle rispettive categorie stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, anche ai maestri elementari.
[6]La facolta' di cui al terzo e quarto comma del presente articolo e' negata se la restituzione al ruolo di appartenenza sia disposta per ragioni di demerito.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva