Art. 21
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[2]Il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico e' calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, peri primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
[3]Il servizio stesso e' valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva