Art. 21

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[1](Art. 3 decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 6, comma 4°, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 17 R. decreto 19 maggio 1930, n. 909).

[2]Il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico e' calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, peri primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

[3]Il servizio stesso e' valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della meta' per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art21 · fonte su Normattiva