Art. 22

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[1](Articoli 3 e 4 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259).

[2]Possono essere assunti, senza concorso, con il grado di straordinario ai posti vacanti nelle corrispondenti cattedre delle scuole medie governative del Regno, con lo stipendio minimo del grado iniziale, e nelle scuole elementari con lo stipendio minimo della categoria V dei ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, gl'insegnanti di nazionalita' italiana, forniti del titolo legale di abilitazione, i quali per un periodo non inferiore a un quinquennio: 1° abbiano prestato servizio quali insegnanti provvisori o supplenti nelle scuole dello Stato all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorita';

[3]2° abbiano prestato servizio di ruolo nelle scuole pareggiate all'estero, ottenendo ogni anno la qualifica massima confermata dalla superiore autorita';

[4]3° abbiano lodevolmente tenuto una cattedra in scuole o istituti di Stati esteri, conferita per decreto Ministeriale;

[5]4° essendo stati assunti in servizio con nomina ministeriale come provvisori o supplenti nelle scuole all'estero, siano stati messi a disposizione di enti sussidiati dal Regio Governo e abbiano dato opera tale da rendersi benemeriti della cultura nazionale.

[6]I servizi indicati ai numeri 1 e 2 son computati anche ai fini della carriera nel momento della promozione a ordinario e valutati in ragione di un terzo.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art22 · fonte su Normattiva