Art. 23
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[1](Articoli 3 e 4 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259).
[2]Gl'insegnanti di cui all'art. 22 sono promossi ordinari dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva