Art. 24

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[1](Art. 21, comma 2°, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 3 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).

[2]Sono a carico dello Stato per il personale inviato all'estero sia ai fini dell'art. 14 sia ai fini dell'art. 15 del presente testo unico le spese di viaggio per raggiungere la sede estera, quelle di trasferimento se disposto per ragioni di servizio e quelle per il ritorno nel Regno al termine della destinazione all'estero.

[3]Il rimborso delle spese predette e' dovuto anche per la moglie, purche' non separata legalmente, e per i figli a carico.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art24 · fonte su Normattiva