Art. 10
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[1]Albo dei collettori
[2]Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani di eta' non inferiore ai ventuno anni che siano muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato apposito esame di idoneita' e posseggano i requisiti morali necessari per gestire una esattoria o una ricevitoria, purche' non sussistano cause di esclusione o incompatibilita' ai sensi dell'articolo 8. La cancellazione dall'albo e' disposta per le cause indicate nell'art. 9.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva