Art. 131
[1]Nomina e patente del collettore
[2]Il collettore e' abilitato all'esercizio delle sue funzioni con apposita patente, rilasciata dall'esattore o dal ricevitore 1 vistata rispettivamente dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze. L'esattore deve dare notizia della nomina del collettore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, al ricevitore provinciale, al sindaco e al prefetto. Analoga notizia deve essere data dal ricevitore al presidente della giunta provinciale e agli esattori della provincia. Una copia della patente e' conservata dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze fra gli atti d'ufficio ad altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, e' affissa nei locali della ricevitoria o dell'esattoria destinati al pubblico. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva