Art. 131

[1]Nomina e patente del collettore

[2]Il collettore e' abilitato all'esercizio delle sue funzioni con apposita patente, rilasciata dall'esattore o dal ricevitore 1 vistata rispettivamente dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze. L'esattore deve dare notizia della nomina del collettore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, al ricevitore provinciale, al sindaco e al prefetto. Analoga notizia deve essere data dal ricevitore al presidente della giunta provinciale e agli esattori della provincia. Una copia della patente e' conservata dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze fra gli atti d'ufficio ad altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, e' affissa nei locali della ricevitoria o dell'esattoria destinati al pubblico. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art131 · fonte su Normattiva