Art. 142
[1]Irregolare imputazione dei pagamenti e riscossione di somme non dovute
[2]L'agente della riscossione che imputa i pagamenti ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni a suoi crediti privati o li imputa a indennita' di mora, diritti e spese in difformita' dalle disposizioni del terzo comma dell'art. 195 del testo unico 19 gennaio 1958, n. 645, ovvero riscuote piu' di quanto e' dovuto, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla pena pecuniaria in misura fino al decuplo della somma irregolarmente imputata o riscossa. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva