Art. 65
[1]((Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalita' da essa indicate)).
[2]Contemporaneamente le cooperative comunicano alla Cassa l'elenco dei soci morosi anche se contenente dichiarazioni negative.
[3]I soci che si rendano morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilita' di ammortamento e relative quote di manutenzione, nonche' dell'importo fissato dalla cooperativa per spese generali, devono corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale.
[4]Contro i morosi la Cassa e' autorizzata, su semplice richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni, e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti sugli stipendi, pensioni, assegni nonche' sugli eventuali compensi o indennita' straordinarie di qualsiasi specie, a fare eseguire sui medesimi la ritenuta di ufficio, senza la limitazione di cui all'art. 64.
[5]Qualora l'assegnatario si sia reso moroso, per due volte, della quota di ammortamento e dei relativi accessori, la trattenuta di cui al precedente comma potra' essere praticata con effetto continuativo.
[6]Le somme versate dai soci o trattenute di ufficio devono essere imputate con criterio preferenziale nel seguente ordine: quote di ammortamento mutuo o del prezzo di riscatto; quota per manutenzione; spese di amministrazione e di condominio; altre spese e passivita' sociali.
[7]Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, la Cassa e' autorizzata ad eseguirla anche sulla cauzione costituita giusta il primo comma dell'art. 66 e, in difetto, a procedere alla riscossione delle somme dovute, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.
[8]Il procedimento avra' inizio con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dalla Cassa depositi e prestiti o, per sua delega, dall'Intendente di finanza, di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
[9]L'ingiunzione e' ordinata e resa esecutiva dal pretore ed e' notificata da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura.
[10]((Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.
[11]Qualora manchi la possibilita' delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti)).
[12]Le norme di cui al presente articolo sono applicabili analogamente alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale sono anche demandate le attribuzioni e facolta' della Cassa depositi e prestiti. Sono del pari applicabili a quelle cooperative ferroviarie che, gia' finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta, a sensi dell'art. 11 (commi 1° e 2°), altri mutui dall'Amministrazione predetta la quale e' autorizzata ad avvalersi, in caso di morosita' degli assegnatari, della stessa procedura anche per le somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Testo vigente dal 30 marzo 1952, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva