Art. 154

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[1]Definizione di controversie in via amministrativa

[2]La definizione in via amministrativa di tutte le controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione dell'esattoria e della ricevitoria provinciale e comunque finche' durino i privilegi fiscali, e' devoluta all'intendente di finanza. Le controversie sono introdotte mediante motivata istanza presentata da una delle parti al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale, dopo averla comunicata alle altre parti ed istruita, la trasmette all'intendente di finanza per la pronuncia. Contro la decisione dell'intendente di finanza e' ammesso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica di essa, ricorso al Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art154 · fonte su Normattiva