Art. 160
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[1]Operazioni sulle domande di conferma
[2]Scaduto il termine previsto dall'articolo precedente il prefetto sottopone immediatamente la domanda di conferma ai consigli comunali espressamente da lui convocati. Se il parere previsto dall'articolo 36 non e' espresso entro il termine di trenta giorni, si considera che il comune si sia espresso favorevolmente.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva