Art. 159 (Testo Unico)
[1]Conferma degli esattori in carica
[2]Gli esattori che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facolta' prevista dall'articolo 36, debbono presentare domanda al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso articolo 36, i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961. Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva