Art. 1

[1]Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette

[2]Art. 1. Agenti della riscossione

[3]Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed i delegati governativi sono agenti della riscossione. Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti, esigibili con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, provvedono gli esattori comunali e consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria. Agli stessi agenti puo' essere affidata la riscossione delle entrate demaniali nonche' delle entrate tributarie dello Stato diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze. I predetti agenti provvedono, inoltre, alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge a farle riscuotere con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art1 · fonte su Normattiva