Art. 71
[1]Delegazioni
[2]L'esattore deve versare ad ogni scadenza, con l'obbligo del non riscosso come riscosso:
- 1)al Ministero del tesoro: Direzione generale del tesoro, Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza, l'importo delle delegazioni rilasciate dai comuni a norme del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058 e del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, effettuando il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale;
- 2)agli altri delegatari, l'importo delle delegazioni rilasciate sulle entrate la cui riscossione sia stata assunta con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Tali delegazioni devono essere firmate dall'esattore. In caso di ritardo nel versamento, l'esattore deve corrispondere l'indennita' di mora nella misura indicata dall'art. 65 e il delegatario puo' chiedere al ricevitore provinciale di promuovere la procedura coattiva ai sensi degli articoli 66 e seguenti. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva