Art. 106

[1]Nomina del delegato

[2]Nelle ipotesi previste dagli articoli 35 e 104 e in ogni altro caso di vacanza dell'esattoria il prefetto, sentito l'intendente di finanza ed il sindaco, nomina un delegato alla riscossione scegliendolo, nell'ordine, tra gli esattori e i ricevitori delle imposte dirette, tra gli iscritti nell'albo degli esattori che non siano titolari di esattorie o ricevitorie e tra gli impiegati dello Stato a riposo o in attivita' di servizio. In mancanza il delegato puo' essere scelto tra persone che offrano sufficienti garanzie di competenza e modalita'. Al delegato governativo si applicano le norme stabilite per l'esattore salvo quanto disposto negli articoli seguenti. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art106 · fonte su Normattiva