Art. 39

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[1]Modi di prestare la cauzione

[2]La cauzione puo' essere prestata:

  • 1)mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti;
  • 2)mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di altri titoli che per legge possano essere accettati a garanzia delle gestioni esattoriali;
  • 3)mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate al numero 2;
  • 4)mediante ipoteca su beni immobili;
  • 5)mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze, fino all'85% della tangente richiesta. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione e' prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni dell'esattore derivanti dalla legge e dal contratto esattoriale.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art39 · fonte su Normattiva