Art. 44
[1]Cauzione mediante polizza fidejussoria
[2]Quando la cauzione e' prestata mediante polizza fidejussoria la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto assicuratore dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata emessa la polizza e sino all'emissione del decreto di svincolo. Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro per le finanze. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva