Art. 42
[1]Assicurazione dei fabbricati ipotecati
[2]L'esattore e' tenuto ad assicurare contro il rischio dell'incendio i fabbricati ipotecati per un valore non inferiore a quello indicato dal primo comma dell'art. 41. La polizza deve essere vincolata a favore dello Stato e degli altri enti indicati dall'ultimo comma dell'art. 39 e deve contenere la clausola che in caso di sinistro l'istituto assicuratore versera' l'indennita' alla Cassa depositi e prestiti a nome del cauzionante con lo stesso vincolo cauzionale al quale era soggetto l'immobile e ne dara' comunicazione al prefetto. I premi di assicurazione devono essere pagati trenta giorni prima delle scadenze contrattuali in caso di ritardo si applicano le disposizioni dell'art. 47. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva