Art. 45

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[1]Prova della prestazione della cauzione

[2]Prima di prendere possesso dell'ufficio e in ogni caso non oltre trenta giorni dal conferimento dell'esattoria, l'esattore deve dimostrare di aver prestato la cauzione. Se la cauzione e' prestata nei modi indicati dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 39, la polizza definitiva di deposito o i titoli vincolati possono essere esibiti entro quindici giorni rispettivamente dal rilascio o dall'annotazione, purche' nel termine indicato dal primo comma sia dimostrato l'avvenuto deposito o l'avvenuta richiesta di apposizione del vincolo.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art45 · fonte su Normattiva