Art. 47

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[1]Adeguamento della cauzione nel corso del decennio

[2]Se nel corso della gestione il valore dei beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione e' aumentato per causa permanente di almeno il dieci per cento il prefetto, con avviso notificato a cura del sindaco, invita l'esattore ad integrare la cauzione entro trenta giorni. Ai fini dell'integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma del secondo comma dell'art. 40, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso. Se l'esattore non provvede il prefetto ne pronuncia la decadenza, a meno che non ritenga di accordare un ulteriore termine non superiore a novanta giorni, nominando un sorvegliante. Se il carico complessivo della riscossione e' diminuito per causa permanente di almeno il dieci per cento la cauzione, su richiesta dell'esattore, e' proporzionalmente ridotta.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art47 · fonte su Normattiva