Art. 49
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[1]Vigilanza sulla cauzione
[2]L'intendente di finanza, il comune, gli enti interessati e il ricevitore provinciale sono tenuti a segnalare al prefetto qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione. Spetta al comune di controllare il pagamento dei premi di assicurazione. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate alla scadenza di ufficio dal conservatore dei registri immobiliari fino a quando non sia intervenuto il decreto di svincolo della cauzione.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva