Art. 128
[1]Espropriazione e svincolo della cauzione
[2]Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali del ricevitore provinciale si applicano le norme degli articoli 66 e seguenti. L'ordinanza di vendita e' emessa dal Ministro per le finanze e l'esecuzione e' curata dall'intendente di finanza. La cauzione del ricevitore provinciale, dopo l'approvazione dei conti, e' svincolata con decreto del Ministro per le finanze, previa deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta dell'intendente di finanza e degli enti interessati. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva