Art. 55

[1]Patente dell'esattore

[2]Il prefetto rilascia all'esattore apposita patente che attesta tale sua qualita' e lo abilita espressamente all'esercizio delle funzioni inerenti alla riscossione. La patente e' rilasciata in via provvisoria se il prefetto ritenga necessario, per il funzionamento dell'esattoria, autorizzare l'esattore a procedere alla riscossione anche prima della stipulazione del contratto, purche' sia stata prestata la cauzione. Rilasciata la patente, il sindaco rende noti al pubblico mediante affissione di appositi avvisi, le generalita' dell'esattore, la sede dell'esattoria e gli altri eventuali recapiti dell'esattore e l'orario d'ufficio. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art55 · fonte su Normattiva