Art. 55

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[1]Patente dell'esattore

[2]Il prefetto rilascia all'esattore apposita patente che attesta tale sua qualita' e lo abilita espressamente all'esercizio delle funzioni inerenti alla riscossione. La patente e' rilasciata in via provvisoria se il prefetto ritenga necessario, per il funzionamento dell'esattoria, autorizzare l'esattore a procedere alla riscossione anche prima della stipulazione del contratto, purche' sia stata prestata la cauzione. Rilasciata la patente, il sindaco rende noti al pubblico mediante affissione di appositi avvisi, le generalita' dell'esattore, la sede dell'esattoria e gli altri eventuali recapiti dell'esattore e l'orario d'ufficio.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art55 · fonte su Normattiva