Art. 61
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[1]Conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti
[2]L'esattore deve conservare i ruoli, i registri e gli altri atti per cinque anni dalla scadenza del contratto esattoriale e provvede alla consegna di essi, dopo il decorso di tale termine, in conformita' alle istruzioni impartite dall'intendente di finanza. Nelle esattorie consorziali devono essere tenuti distinti gli atti e le contabilita' relativi a ciascun Comune.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva