Art. 64

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Versamento delle entrate

[2]L'esattore deve versare al ricevitore provinciale, al netto dell'aggio di riscossione di sua spettanza salvo il disposto del comma successivo e senza possibilita' di invocare il caso fortuito o la forza maggiore:

  • 1)entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate riscuotibili mediante ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso;
  • 2)entro il giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza, i restanti due decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate stesse;
  • 3)entro il giorno 22 di ogni mese pari, se non sia diversamente disposto dalla legge o dal contratto, l'importa delle altre entrate effettivamente riscosse. Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni consorziati e per quelle degli altri enti che operano esclusivamente nell'ambito della circoscrizione esattoriale i versamenti prescritti dal primo comma devono essere fatti rispettivamente ai tesorieri comunali ed agli enti interessati. Le cedole del Debito Pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte debbono essere versate al ricevitore provinciale. Le quietanze dei pagamenti fatti dall'esattore a norma degli articoli 70, 71 e 72 e i buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'art. 81 sono, accettati come denaro contante. Se l'ammontare delle quietanze e dei buoni e' superiore all'importo da versare, la differenza e' rimborsata all'esattore dal ricevitore provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva spettanza.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art64 · fonte su Normattiva