Art. 79

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[1]Pagamento del prezzo di devoluzione

[2]Se il terzo incanto ha esito negativo l'esattore, nel termine di decadenza di venti giorni, deve chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette il pagamento del prezzo di devoluzione dell'immobile, allegando la copia autentica del verbale di cui al secondo comma dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'articolo precedente l'immobile, in caso di diserzione del terzo incanto, e' devoluto all'ente impositore ai sensi dell'art. 238 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed alle stesse condizioni ivi previste. In tal caso la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere letta, a norma del comma precedente, all'ente impositore.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art79 · fonte su Normattiva