Art. 137
[1]negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare (articolo 30 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. La disposizione prevista dall'articolo 186, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato. 2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, l'agente della riscossione non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
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