Art. 7
[1]Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori
[2]Possono essere iscritti nell'albo degli esattori:
- 1)i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneita' e che posseggano i requisiti morali e la capacita' finanziaria necessari per gestire un'esattoria;
- 2)le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative a responsabilita' illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacita' finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori;
- 3)le societa' diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori;
- 4)le aziende di credito di cui all'art. 5, esclusa la lettera c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito. L'iscrizione all'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva