Art. 88
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[1]Irreperibilita' del contribuente
[2]Se il contribuente risulta irreperibile in sede di notificazione dell'avviso di mora alla scadenza della quarta rata consecutiva non pagata, ovvero, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 83, alla scadenza dell'ultima rata del ruolo, l'avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito al sindaco e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente impositore, ai sensi ed agli effetti degli articoli 86 ed 87, anche se il credito non supera complessivamente lire diecimila.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva