Art. 97
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[1]Discarico di quote inesigibili
[2]Le norme di questa sezione, ad eccezione degli articoli 91 e 93, si applicano anche per il discarico delle quote inesigibili delle entrate affidate in riscossione all'esattore senza obbligo del non riscosso come riscosso.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva