Art. 98
[1]Nomina del sorvegliante
[2]Quando l'esattore abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze, quando sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione ovvero ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 47, o quella contemplata dal capoverso dell'art. 69, il prefetto nomina un sorvegliante. Col decreto di nomina o con successivo provvedimento il prefetto determina il compenso spettante al sorvegliante e puo' disporre che questi presti congrua garanzia anche per mezzo di fidejussione. Le spese della sorveglianza ed ti compenso spettante al sorvegliante sono a carico dell'esattore. In caso di insolvenza dell'esattore l'onere e' ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati. Subito dopo la nomina, il sorvegliante ed il sindaco devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dai registri e dai bollettari dell'esattoria. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva