Art. 159 (Testo Unico)

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[1]Conferma degli esattori in carica

[2]Gli esattori che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facolta' prevista dall'articolo 36, debbono presentare domanda al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso articolo 36, i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961. ((Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.))

Testo vigente dal 5 marzo 1968 al 1 marzo 1988 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~testo-unico-art159 · fonte su Normattiva