Art. 112 t.u.s.l. — Idoneita' delle opere provvisionali
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva