Art. 122 t.u.s.l.Ponteggi ed opere provvisionali

((Nei lavori in quota)), devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3)) dell'allegato XVIII.

Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art122 · fonte su Normattiva