Art. 122 t.u.s.l. — Ponteggi ed opere provvisionali
((Nei lavori in quota)), devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3)) dell'allegato XVIII.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva