Art. 115 t.u.s.l. — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 2009 al 31 ottobre 2025. Leggi il testo vigente →
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione ((idonei per l'uso specifico)) composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ((conformi alle norme tecniche,)) quali i seguenti:
- a)assorbitori di energia;
- b)connettori;
- c)dispositivo di ancoraggio;
- d)cordini;
- e)dispositivi retrattili;
- f)guide o linee vita flessibili;
- g)guide o linee vita rigide;
- h)imbracature. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)). ((Il sistema di protezione)) deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Testo vigente dal 20 agosto 2009 al 31 ottobre 2025 · versione 6 su Normattiva