Art. 115 t.u.s.l.Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

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Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione ((idonei per l'uso specifico)) composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ((conformi alle norme tecniche,)) quali i seguenti:

  • a)assorbitori di energia;
  • b)connettori;
  • c)dispositivo di ancoraggio;
  • d)cordini;
  • e)dispositivi retrattili;
  • f)guide o linee vita flessibili;
  • g)guide o linee vita rigide;
  • h)imbracature. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)). ((Il sistema di protezione)) deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Testo vigente dal 20 agosto 2009 al 31 ottobre 2025 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art115 · fonte su Normattiva