Art. 115 t.u.s.l. — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
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((Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorita' rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:
- a)parapetti;
- b)reti di sicurezza.)) ((Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
- a)sistemi di trattenuta;
- b)sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c)sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d)sistemi di arresto caduta.)) ((Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e' prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.)) ((I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.)) ((I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.))
Testo vigente dal 31 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025 · versione 60 su Normattiva