Art. 210-bis t.u.s.l. — Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
- a)agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione;
- b)alla possibilita' di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
- c)alla possibilita' di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.
Testo vigente dal 2 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva