Art. 222 t.u.s.l.Definizioni

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Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
  • b)agenti chimici pericolosi:
  • 1)agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
  • 2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 39;
  • 3)agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;
  • c)attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
  • d)valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII;
  • e)valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
  • f)sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
  • g)pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
  • h)rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. 29 30
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39

29

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che al presente articolo le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose».

30

L'avviso di rettifica (in G.U. 26/5/2016, n. 122) nel modificare l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha conseguentemente disposto il venir meno della modifica disposta dal suindicato D.Lgs. 39/2016.

Testo vigente dal 26 maggio 2016 al 11 ottobre 2024 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art222 · fonte su Normattiva