Art. 251 t.u.s.l.Misure di prevenzione e protezione

In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, ((comunque, al piu' basso valore tecnicamente possibile)) al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

  • a)il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ((e')) limitato al numero piu' basso possibile;
  • b)((ove l'attivita' lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;))
  • c)((nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);))
  • d)per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, ((comma 2)), si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
  • e)((nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:
  • 1)l'eliminazione della polvere di amianto;
  • 2)l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
  • 3)l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti));
  • e-bis)((i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;))
  • e-ter)((per i lavori svolti in ambienti chiusi, e' garantita un'adeguata protezione;))
  • f)((nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;))
  • g)l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto ((sono)) stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
  • h)((i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attivita' estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.))

Testo vigente dal 24 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 62 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art251 · fonte su Normattiva